Legge Regionale 28 novembre 2014 , n. 31

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato

(BURL n. 49, suppl. del 01 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-11-28;31

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 bis dell'articolo 1 le parole 'La Regione, in collaborazione con le province e gli altri enti locali, promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione promuove il perseguimento, negli strumenti di governo del territorio, dell'obiettivo prioritario della riduzione di consumo di suolo e della rigenerazione urbana, da attuarsi in collaborazione con i comuni, la città metropolitana e le province,';
b) dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'c bis) la riduzione del consumo di suolo;';
c) al comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole 'obiettivi di sostenibilità del piano', sono inserite le seguenti: ', specie con riguardo al consumo di suolo,';
d) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5è sostituito dal seguente: 'L'Osservatorio redige una relazione annuale sull'attività svolta relativamente all'applicazione delle norme in materia di governo del territorio, ivi compreso un resoconto sullo stato del consumo di suolo e sui processi di più rilevante trasformazione territoriale dovuti al processo urbanizzativo; la relazione contiene altresì eventuali suggerimenti utili all'aggiornamento legislativo e regolamentare e segnala eventuali questioni inerenti all'attuazione degli strumenti di governo del territorio; la relazione è trasmessa al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.';
e) dopo il comma 1 dell'articolo 5è aggiunto il seguente:
'1 bis. L'Osservatorio provvede a monitorare periodicamente il livello di consumo dei suoli e lo stato di inutilizzo di spazi aperti e/o edificati in tutto il territorio lombardo attraverso l'utilizzo degli strumenti conoscitivi di cui all'articolo 3 e del supporto degli enti del sistema regionale. L'attività di monitoraggio viene condotta attraverso l'utilizzo di metodologie di misurazione e rilevamento previste da Regione Lombardia anche grazie al supporto di istituti universitari e centri di ricerca specializzati senza oneri a carico del bilancio regionale.';
f) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Si definiscono piani associati gli atti di pianificazione sviluppati tra più comuni a tale scopo associati, mediante unione o convenzione; tali piani sostituiscono gli atti dei PGT dei comuni partecipanti.';
g) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole 'determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT' sono inserite le seguenti: 'relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale';
h) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 sono aggiunte le seguenti:
'b bis) nella definizione degli obiettivi quantitativi tiene conto prioritariamente dell'eventuale presenza di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, da riutilizzare prioritariamente garantendone il miglioramento delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali;
b ter) quantifica il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR e definisce la soglia comunale di consumo del suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT. La relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole;';
i) dopo la lettera e quater) del comma 2 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente:
'e quinquies) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e incrementarne le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed energetiche.';
j) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente:
'g bis) definisce meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione e agli interventi infrastrutturali, anche in base alle risorse economiche realmente disponibili.';
k) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'e bis) individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del consumo di suolo, la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante generale o parziale del PGT che preveda nuovo consumo di suolo. L'approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo.';
l) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 13 dopo le parole 'con il proprio piano territoriale di coordinamento' sono inserite le seguenti: ', nonché con le disposizioni prevalenti di cui all'articolo 18,';
m) dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 15 sono aggiunte le seguenti:
'h bis) recepisce, in dipendenza dell'ambito territoriale omogeneo in cui è stato disaggregato il territorio provinciale o della città metropolitana, i criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR per contenere il consumo di suolo;
h ter) stabilisce modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, da assumersi in seno ai PGT, coerentemente coi criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR;
h quater) indica i criteri di valutazione della compatibilità dei PGT comunali, avuto riguardo al rispetto della soglia comunale di consumo di suolo nel rispetto dei contenuti del PTR.';
n) dopo il comma 7 bis dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'7 ter. Ciascuna provincia adegua il PTCP ai criteri, indirizzi e linee tecniche di riduzione del consumo di suolo entro dodici mesi dalla definizione degli stessi nel PTR, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b bis); nei medesimi tempi provvede la città metropolitana attraverso i propri strumenti di pianificazione territoriale.';
o) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 17 dopo le parole 'la conformità alla presente legge' sono inserite le seguenti: ', il rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo';
p) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 è inserita la seguente:
'b bis) identifica gli ambiti territoriali omogenei in cui disaggregare le province e la città metropolitana, rispetto ai quali individuare:
1) il dato quantitativo di consumo di suolo in corso, in base alle previsioni dei PGT vigenti a livello dell'intero territorio regionale;
2) i criteri, indirizzi e linee tecniche per contenere il consumo di suolo programmato a livello regionale, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato, dell'effettiva sussistenza di fabbisogno abitativo legato ad incrementi demografici reali e dell'assenza di alternative alla riqualificazione e rigenerazione dell'urbanizzato, nonché di fabbisogno produttivo motivato anche sulla base di analisi desunte da indicatori statistici di livello locale e sovralocale che giustifichino eventuale consumo di suolo;
3) i criteri, indirizzi e linee tecniche per la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e agli ambiti territoriali omogenei;
4) un sistema di monitoraggio applicabile ai PGT, per dare priorità e ordine all'attuazione degli interventi previsti, compresi quelli infrastrutturali;
5) i criteri, indirizzi e linee tecniche per unificare la redazione della Carta del consumo di suolo del PGT, vincolante per le successive previsioni trasformative;';
q) dopo il numero 3) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
'3 bis) sistemi di monitoraggio delle aree industriali dismesse presenti sul territorio provinciale, nelle quali può trovare localizzazione quota parte della capacità insediativa ammessa.';
r) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 20 dopo le parole 'Le previsioni del PTR concernenti' sono inserite le seguenti: 'gli obiettivi regionali di riduzione del consumo del suolo,'.
2. Le modifiche degli articoli da 8 a 10 della l.r. 12/2005, previste dal comma 1, si applicano anche ai PGT dei comuni con popolazione pari o inferiore a 2.000 abitanti, di cui all'articolo 10 bis della stessa l.r. 12/2005.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi