Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 7
(Dotazione organica)
1. Per la gestione efficace ed efficiente del servizio di polizia locale, l'ente locale determina la dotazione organica tenendo conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del proprio territorio.
2. Gli enti locali, singoli o associati, nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette operatori, possono istituire un corpo di polizia locale la cui figura apicale è un comandante; diversamente, ove il numero degli operatori sia inferiore a sette, può essere istituito il servizio di polizia locale ove la figura apicale è un responsabile di servizio.
3. La Regione promuove, attraverso i finanziamenti di cui all'articolo 26, la costituzione di corpi di polizia locale con una dotazione organica non inferiore a diciotto operatori, che assicurino la continuità del servizio con almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo individuato autonomamente da ogni ente interessato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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