Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 21
(Veicoli, mezzi e strumenti info telematici)
1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli, i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamenti regionali.
2. I corpi e servizi di polizia locale, ove si dotino permanentemente di natanti o mezzi aerei, devono uniformarsi alle disposizioni regolamentari, di cui al comma 1, che disciplinano colori e contrassegni dei veicoli.
3. Per particolari attività che richiedono specifiche tecniche o presentano criticità o interessano il territorio di più comuni, i corpi e servizi di polizia locale possono dotarsi di mezzi operativi o strumenti adatti ad espletare efficacemente il servizio.
4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo radio telematico tra i comandi di polizia locale. La Regione individua le caratteristiche tecniche per l'operatività tra le centrali operative e per la realizzazione e gestione di un sistema informativo uniforme.
5. Gli enti locali provvedono all'acquisto del vestiario e dei veicoli secondo le caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 24 e nel rispetto delle vigenti procedure di evidenza pubblica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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