Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 22
(Uniforme, distintivi di grado e identificativi)(16)
1. L'uniforme degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori ed è composta dalle seguenti divise:
a) divisa ordinaria;
b) divisa di servizio (completo operativo);
c) divisa per servizi di onore e di rappresentanza.
2. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.
3. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.
3 bis. Al fine di assicurare l’uniformità degli elementi identificativi di cui al comma 2, Regione Lombardia, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove la dotazione, per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, di distintivi identificativi e di tessera di riconoscimento personale.(17)
NOTE:
16. La rubrica è stata sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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