Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 25
(Progetti per la sicurezza urbana)
1. La Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. In particolare la Regione promuove:
a) la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di polizia locale finalizzati alla promozione dell’educazione alla convivenza, della sicurezza stradale e della diffusione della cultura della legalità, nonché di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;(20)
b) forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa.
3. La Regione promuove la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.
4. La Regione attiva strumenti idonei alla collaborazione nell'ambito di programmi e politiche attive a livello sovra regionale, nazionale ed europeo.
NOTE:
20. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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