Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 26
(Finanziamenti regionali)
1. L'accesso, da parte degli enti locali, ai finanziamenti regionali per i progetti di cui all'articolo 25, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 36. La Regione prevede misure premiali per i corpi di polizia locale, anche sovra comunali o metropolitano, che abbiano una dotazione organica minima di diciotto operatori e che assicurino la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente.(21)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forme di gestione associata del servizio di polizia locale previste all'articolo 8.
NOTE:
21. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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