Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 29
(Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata)
1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato o enti a vario titolo competenti.
3. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli enti locali, qualora intendano avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al prefetto territorialmente competente al fine di consentire allo stesso di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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