Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 35
(Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale)
1. L'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia, già istituita ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.
2. Presso l'Accademia di cui al comma 1 si svolgono i percorsi di qualificazione e i corsi di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione e appositi percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale.
3. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi e le modalità di funzionamento dell'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia.
4. Il finanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 2 viene determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato dall'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali ed è contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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