Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 37
(Norme transitorie e finali)
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 24, comma 1, continuano ad applicarsi i seguenti, in quanto compatibili con la presente legge:
a) il regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 8 (Caratteristiche dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia);
b) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 2 (Caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale della polizia locale);
c) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 3 (Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale);
d) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 4 (Dotazioni dei mezzi di trasporto della polizia locale);
e) il regolamento regionale 4 aprile 2008, n. 1 (Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia), e sue successive modificazioni;
f) il regolamento regionale 29 ottobre 2013, n. 4 (Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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