Legge Regionale 20 luglio 2016 , n. 17

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale

(BURL n. 29, suppl. del 22 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-20;17

Art. 4
(Organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative a livello regionale)
1. I rappresentanti di interessi delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo i criteri stabiliti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché i rappresentanti di interessi delle organizzazioni del terzo settore riconosciute formalmente da atti del Consiglio regionale o della Giunta regionale quali partecipanti a tavoli istituzionali di confronto regionale, in virtù del ruolo che esse svolgono, sono automaticamente accreditati presso il Consiglio regionale e inseriti nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 comunicano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i nominativi dei propri rappresentanti di interessi.
3. Agli adempimenti previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, possono provvedere direttamente le organizzazioni di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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