Legge Regionale 17 novembre 2016 , n. 28

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) aree regionali protette: i parchi naturali e regionali, le riserve naturali e i monumenti naturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 86/1983;
b) altre forme di tutela presenti sul territorio: i PLIS di cui all'articolo 34 della l.r. 86/1983 e i siti di Rete Natura 2000 di cui all'articolo 25 bis della l.r. 86/1983;
c) enti gestori dei parchi: gli enti gestori dei parchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 86/1983;
d) macroaree: le singole porzioni del territorio regionale, al cui interno vengono individuati uno o più ambiti territoriali, esse costituiscono il riferimento per la progressiva aggregazione tra ambiti;
e) ambito territoriale ecosistemico: l'unità territoriale di riferimento per l'aggregazione tra parchi e per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali presenti nello stesso ambito, nonché per l'attribuzione ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000;
f) cartografia degli ambiti territoriali ecosistemici: la rappresentazione grafica del complesso degli ambiti territoriali ecosistemici individuati per il territorio lombardo;
g) aggregazione tra parchi: l'unificazione volontaria di due o più parchi dello stesso ambito territoriale ecosistemico, con istituzione di un nuovo ente gestore, che subentra alle precedenti gestioni;(1)
h) integrazione: l'integrazione delle riserve naturali, dei monumenti naturali nel parco di riferimento, anche senza continuità territoriale, a seguito di subentro dello stesso parco nella gestione delle riserve naturali, dei monumenti naturali nel medesimo ambito territoriale ecosistemico, con conseguente estinzione dei precedenti enti gestori, ove appositamente istituiti;
i) parco di riferimento: nelle more dell'integrazione di cui alla lettera h), è il parco scelto dalla riserva naturale, dal monumento naturale, dal PLIS o, secondo quanto previsto dall'articolo 4, dall'ente gestore del sito di Rete Natura 2000 tra quelli presenti nello stesso ambito territoriale ecosistemico, ovvero è il parco presente in ciascun ambito territoriale ecosistemico, se unico;
j) programma di razionalizzazione dei servizi: l'elenco di funzioni e attività da svolgere in forma associata con l'indicazione degli enti gestori dei parchi ai quali si applica;
k) progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio: il progetto approvato dalla Giunta regionale sulla base della proposta, presentata dagli enti gestori dei parchi, di eventuale aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e della proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dello stesso ambito territoriale ecosistemico.(2)
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi