Legge Regionale 17 novembre 2016 , n. 28

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28

Art. 4
(Gestione dei siti di Rete Natura 2000)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i siti di Rete Natura 2000 sono gestiti dal parco di riferimento di ciascun ambito territoriale ecosistemico. A tal fine, gli enti gestori dei siti effettuano una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi connessi alla gestione, predispongono una relazione di regolazione dei rapporti e concordano con il parco di riferimento le modalità di subentro.
2. Nella proposta di progetto di riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, l'ente parco specifica se nell'ambito territoriale ecosistemico di riferimento vi siano siti di Rete Natura 2000 gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), da istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali ovvero da associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico; i siti di cui al presente comma continuano a essere gestiti secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/1983, salve eventuali diverse valutazioni della Giunta regionale effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 8.
3. In sede di approvazione del progetto di riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, la Giunta regionale indica la data per il subentro dei parchi nella gestione dei siti di cui al comma 1 e aggiorna, conseguentemente, le deliberazioni di cui all'articolo 25 bis, comma 3, lettera b), della l.r. 86/1983.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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