Legge Regionale 17 novembre 2016 , n. 28

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28

Art. 10
(Incentivi per favorire l'aggregazione volontaria di parchi regionali)
1. Al fine di favorire l'aggregazione volontaria tra enti gestori di parchi, anche nell'ambito del percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3, la Regione dispone appositi incentivi finanziari nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Gli incentivi di cui al comma 1, in parte corrente, sono erogati per quattro anni consecutivi a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge che prevede l'aggregazione tra gli enti gestori dei parchi interessati che hanno promosso l'attivazione dell'iniziativa legislativa. L'importo dell'incentivo è pari a una maggiorazione del trenta per cento del contributo annuale spettante ai parchi interessati ai sensi dell'articolo 41 bis della l.r. 86/1983.
3. Dal 2019 al 2022, le risorse di cui al comma 2, qualora non utilizzate interamente o in parte, sono attribuite ai parchi regionali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, per gli adempimenti connessi all’integrazione di riserve e monumenti naturali nei parchi di riferimento e per favorire il processo di riorganizzazione delle altre forme di tutela presenti sul territorio di cui alla presente legge.(12)
4. Ai parchi regionali che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, trasmettono alla Regione la richiesta di istituzione di un nuovo parco mediante aggregazione tra enti gestori di uno o più parchi, è riconosciuta una priorità nell'assegnazione di risorse regionali per la realizzazione di opere infrastrutturali e di connessione ecologica nelle aree interne all'ambito territoriale ecosistemico di riferimento.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione e la durata delle priorità di cui al comma 4 negli atti di programmazione delle risorse destinate allo sviluppo del sistema delle aree regionali protette.
NOTE:
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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