Legge Regionale 17 novembre 2016 , n. 28

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28

Art. 15
(Norma finanziaria)(15)
1. Alle spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 10, commi 2 e 3, della presente legge si provvede con le risorse di natura corrente previste in € 800.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, allocate alla missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
2. Le spese di cui al comma 1 sono rideterminabili ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
15. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi