Legge Regionale 7 febbraio 2017 , n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

(BURL n. 6, suppl. del 10 Febbraio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-07;1

Art. 4
(Istituzione della Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo)
1. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte l'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, o un suo delegato, che la presiede, un rappresentante per ognuna delle direzioni regionali competenti in materia di sanità, istruzione, sicurezza, sport, un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, tre rappresentanti designati dalle Aziende di tutela della salute, tre rappresentanti designati dal Tavolo regionale del Terzo Settore, un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari, un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa, dalla Prefettura – UTG di Milano, un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale e un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, designato dal CONI - Comitato regionale Lombardia.(1)
2. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
3. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, del Corecom e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità).
4. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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