Legge Regionale 10 agosto 2017 , n. 22

Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22

Art. 19
(Modifiche alla l.r. 86/1983 e modifiche alla l.r. 28/2016)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(28) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 22 ter dopo le parole “l’elezione” sono inserite le seguenti: “e la revoca”;
b) la rubrica dell’articolo 33 è sostituita dalla seguente: “Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi”;
c) dopo il comma 1 dell’articolo 33 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La Giunta regionale, nell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui alla legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia), può disporre la decadenza o anche lo scioglimento di tutti o parte degli organi dell’ente gestore dei parchi in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili.
1 ter. Con il provvedimento di decadenza o anche di scioglimento di cui al comma 1 bis è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del parco e sono stabiliti la durata dell’incarico nonché i compiti ai quali il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari dell’ente gestore del parco devono essere ricostituiti entro il termine di durata dell’incarico del commissario e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla relativa nomina.
1 quater. Al commissario regionale è corrisposta un’indennità il cui ammontare, stabilito nel provvedimento di nomina di cui al comma 1 ter, non può in ogni caso superare i limiti massimi per la determinazione delle indennità stabiliti ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 7, con oneri a carico del parco interessato.”.
2. Alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)(29)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 16 è aggiunto il seguente:
“2 bis. In caso di inosservanza da parte di una Provincia o della Città Metropolitana di Milano degli obblighi relativi alla quota obbligatoria di partecipazione alla comunità di un parco regionale ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 5, della l.r. 86/1983 entro il 31 maggio di ogni anno, il diritto di voto è sospeso fino al versamento del dovuto. I diritti di voto della Provincia o della Città Metropolitana sono riassegnati pro-quota agli altri enti partecipanti alla comunità del parco. Regione Lombardia subentra sia negli obblighi sia nelle assemblee dei parchi sostituendo le Province e la Città Metropolitana che entro il 31 dicembre 2017 non hanno versato le quote obbligatorie, trattenendo le relative risorse trasferite a Province e Città Metropolitana destinate alla funzione ambiente.”.
NOTE:
28. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 17 novembre 2016, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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