Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 3
(Modifiche agli articoli 59 e 78 bis della l.r. 34/1978)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 8 sexies e 8 septies dell’articolo 59, come introdotti dall’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), sono abrogati;
b) l’articolo 78 bis è sostituito dal seguente:
Art. 78 bis (Programma delle attività degli enti dipendenti e delle società in house regionali)
1. Gli enti dipendenti e le società totalmente partecipate di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006, insieme rispettivamente al bilancio di previsione e al budget preventivo, entro la data per gli stessi stabilita, trasmettono alla Giunta regionale il programma delle attività.
2. Il programma delle attività specifica le attività da svolgere nel corso del bilancio pluriennale, comprendendo anche quelle realizzate con risorse diverse dai trasferimenti regionali.
3. Il programma delle attivitàè approvato dalla Giunta regionale unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. L’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi di attività e dei relativi prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house costituisce autorizzazione all’avvio delle relative attività.
4. L’aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del bilancio regionale; ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all’assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale.
5. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti e alle società in house, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma delle attività, sono autorizzati con l’approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. I relativi impegni di spesa sono assunti entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio di previsione regionale sulla base delle assegnazioni riportate nei rispettivi prospetti di raccordo.”.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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