Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 9
(Modifiche agli articoli 2 e 3 e inserimento dell'art. 3 bis nella l.r. 11/2014)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11(7) (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole 'infrastrutture immateriali' la congiunzione 'e' è soppressa e dopo le parole 'sviluppo sostenibile' sono inserite le seguenti: 'e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro';
b) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
'i bis) promuovendo e incentivando l’adozione di misure volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a ridurre il rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) anche mediante la previsione di specifiche premialità per l’assegnazione di finanziamenti;';;
c) dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 sono inserite le seguenti:
'o 1) promuovendo la sottoscrizione di protocolli con le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei lavoratori per la diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di linee operative elaborate a livello regionale;
o 2) promuovendo, altresì, la partecipazione delle imprese ai piani mirati di prevenzione predisposti dalle ATS per settori di attività o per tipologie di rischio;'
;
d) dopo l'articolo 3è aggiunto il seguente:
'Art. 3 bis
(Premialità negli appalti regionali in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Nei bandi della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezioni I e II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) relativi alla fornitura di beni o servizi o all'affidamento di opere o lavori pubblici sono introdotti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, congruità e coerenza con l'oggetto contrattuale e più in generale nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), criteri premiali per gli operatori economici dotati di certificazioni e attestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 95, comma 6, lettera a), del medesimo d.lgs. 50/2016.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020', la Giunta regionale fornisce linee guida per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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