Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 10
(Inserimento dell'art. 9 ter nella l.r. 31/2008, integrazione dell'art. 27 e norma finanziaria)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 9 bis è inserito il seguente: 'Art. 9 ter
(Interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari)
1. Al fine di favorire lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari, la Regione può concedere agevolazioni finanziarie alle imprese in forma di microcrediti, di contributi in conto interessi o di abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia.
2. La Giunta regionale individua le filiere oggetto degli interventi di sostegno e definisce criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti. Con la medesima deliberazione si provvede, in relazione alle misure di cui al comma 1, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).';
b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 27 sono aggiunte le seguenti:
'g bis) microcrediti: consistono in finanziamenti agevolati di importo non superiore a 50.000,00 euro;
g ter) abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia: consiste nell'erogazione di contributi per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute per ottenere le garanzie per l'accesso al credito.';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 180 è inserito il seguente:
'1.1 Per gli interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentare, di cui all'articolo 9 ter è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti'. Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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