Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 14
(Disposizioni relative alle riduzioni di condizionalità ai sensi della normativa dell’Unione europea)
1. L'organismo pagatore regionale, di seguito denominato OPR, a seguito di controlli effettuati dagli enti competenti dai quali risulti il mancato rispetto delle regole di condizionalità ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, comunica agli interessati, secondo le disposizioni dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'avvio del procedimento per la determinazione della corrispondente riduzione dell'importo del contributo dell'Unione europea che può estendersi all'intero ammontare.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, gli interessati possono far pervenire all'OPR eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione. Entro lo stesso termine gli interessati devono rendere nota l'eventuale presentazione all'autorità competente di scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione avverso il verbale di contestazione o la presentazione di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nei casi in cui le infrazioni riscontrate comportino anche l'applicazione di sanzioni amministrative.
3. Qualora gli interessati facciano pervenire o rendano noto quanto indicato al comma 2, l'OPR valuta, in base ai nuovi elementi acquisiti, se rivedere o confermare la percentuale di riduzione riportata nella comunicazione di avvio del procedimento con conseguente liquidazione del contributo spettante decurtato della riduzione risultante dalla comunicazione di conclusione del procedimento stesso o con recupero delle somme indebitamente erogate.
4. In caso di mancata presentazione di controdeduzioni, di richiesta di audizione o di mancata comunicazione circa le azioni intraprese avverso il verbale di contestazione o l'ordinanza ingiunzione, l'OPR provvede alla chiusura del procedimento, con conseguente applicazione della percentuale di riduzione degli importi da corrispondere o recupero delle somme indebitamente erogate.
5. Qualora in data successiva alla chiusura del procedimento:
a) venga emessa ordinanza di archiviazione del verbale di contestazione o sentenza di accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, l'OPR esamina il contenuto delle statuizioni e, se ne verifica la stretta incidenza sulle determinazioni adottate, rivaluta l'esito del procedimento restituendo gli importi trattenuti, con oneri a valere sul bilancio regionale nel caso in cui detti oneri non siano dichiarabili nelle richieste di rimborso alla Commissione europea, in ragione dei vincoli temporali relativi all'utilizzo di fondi europei;
b) venga emessa sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale, l'OPR provvede alla restituzione degli importi trattenuti, con la stessa modalità di imputazione degli oneri di cui alla lettera a).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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