Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 16
(Inserimento dell'art. 18 bis nella l.r. 33/2009 e norme transitorie)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(13)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 18è inserito il seguente:
'Art. 18 bis
(Nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico)
1. I nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, in relazione ai rispettivi enti sanitari di riferimento:
a) valutano la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo;
b) verificano la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
c) verificano la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
d) valutano la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
e) concorrono a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
f) esercitano le ulteriori funzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.

2. Ciascun nucleo di valutazione è costituito, previo avviso pubblico, con provvedimento del direttore generale dell'ente sanitario. Dura in carica tre anni ed è composto da tre esperti esterni alla struttura o alla fondazione di cui uno con funzioni di presidente. Uno dei componenti è selezionato tra il personale in servizio presso la Giunta regionale partecipante all'avviso pubblico. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale, diploma di laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento. Ciascun componente può far parte di un solo nucleo di valutazione e può essere rinnovato una sola volta presso lo stesso ente sanitario, previo avviso pubblico.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020', sono definiti:
a) le modalità di selezione dei componenti dei nuclei di valutazione, i loro requisiti specifici di competenza, esperienza e integrità, nonché le cause di incompatibilità volte a garantire un'effettiva indipendenza;
b) l'importo dell'indennità annua lorda onnicomprensiva attribuita, da parte degli enti sanitari di cui al comma 1, al presidente e agli altri componenti di ciascun nucleo di valutazione, nella misura commisurata alla complessità dell'ente sanitario e comunque non superiore al settanta per cento dell'indennità prevista dell'articolo 12, comma 16, per i corrispondenti componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie pubbliche;
c) la declinazione puntuale dei compiti dei nuclei di valutazione e le relative modalità di funzionamento, compresa l'individuazione delle strutture organizzative di supporto;
d) le modalità di raccordo con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), nonché con le strutture della direzione generale regionale competente in materia di sanità.' .
2. Fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 18 bis della l.r. 33/2009, come introdotto dal comma 1, continuano a trovare applicazione le 'Linee guida per i nuclei di valutazione delle performance/prestazioni del personale degli enti sanitari' approvate con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2016, n. X/5539.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 bis della l.r. 33/2009, le strutture sanitarie pubbliche e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3 dello stesso articolo 18 bis della l.r. 33/2009, avviano le procedure per la costituzione dei nuclei di valutazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla stessa data di pubblicazione.
4. I nuclei di valutazione costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi nuclei.
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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