Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 20
(Modifiche alla l.r. 11/2012)
1. Alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ai sensi della presente legge' ;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 2è aggiunto il seguente:
'1 bis. Ai fini della presente legge, per orfani per femminicidio s'intendono gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere e per orfani per crimini domestici s'intendono gli orfani nel significato di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).';
c) dopo l'articolo 7è inserito il seguente:
'Art. 7 bis
(Interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita)
1. La Regione promuove, per finalità di sostegno, interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita.';
d) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'c bis) gli orfani per femminicidio, gli orfani per crimini domestici e i figli minori vittime di violenza assistita;';
e) dopo il comma 4 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Per gli interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita di cui all'articolo 7 bis è autorizzata la spesa di euro 62.214,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 05 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti'. Le spese per gli esercizi successivi al 2022 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
17. Si rinvia alla l.r. 3 luglio 2012, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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