Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 22
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(19) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'In caso di accoglimento della richiesta di regolarizzazione, la Regione, i comuni e i consorzi di bonifica possono concedere, in relazione al reticolo demaniale di rispettiva competenza, su istanza dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. A tutela delle entrate pubbliche, per la rateizzazione sono dovuti:
a) gli interessi nella misura legale;
b) la prestazione di idonea garanzia, in caso di indennità di occupazione superiore all'importo stabilito con la deliberazione di cui al precedente periodo.'.
2. La modifica dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 4/2016, prevista al comma 1 del presente articolo, si applica anche alle eventuali richieste di regolarizzazione con relativa istruttoria in corso alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo 13, comma 1, della l.r. 4/2016.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2016, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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