Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 23
(Ratifica dei protocolli d'intesa interregionali e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione e realizzazione delle ciclovie turistiche del Sole, VENTO e del Garda)
1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono ratificati e costituiscono parte integrante della presente legge:
a) il protocollo d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Emilia - Romagna, quale Regione capofila, Regione Lombardia, Regione Toscana e Regione Veneto per la progettazione e realizzazione della ciclovia turistica 'Ciclovia del Sole', sottoscritto dalle parti il 19 aprile 2019, di cui all'allegato 1;
b) il protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Piemonte, Regione Lombardia, quale Regione capofila, Regione Emilia – Romagna e Regione Veneto per la progettazione e realizzazione della ciclovia turistica “VENTO” da Venezia a Torino, sottoscritto dalle parti il 19 aprile 2019, di cui all’allegato 2;
c) il protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Veneto, la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, quale Provincia Autonoma capofila, per la progettazione e realizzazione della ciclovia turistica “Ciclovia del Garda”, sottoscritto dalle parti il 19 aprile 2019, di cui all’allegato 3.
2. Le disposizioni dei protocolli d'intesa di cui al comma 1 assumono efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, previste dai protocolli medesimi, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di cui al primo periodo.
3. Alla spesa derivante dall'attuazione dei protocolli d'intesa di cui al comma 1 si provvede con i trasferimenti statali di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)), e all'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), allocati sul bilancio regionale alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale' e con risorse regionali complessivamente pari a euro 1.000.000,00, stanziate per il biennio 2019-2020 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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