Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 25
(Ratifica del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano per lo sviluppo turistico dell'area del Passo dello Stelvio)
1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è ratificato il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano per lo sviluppo turistico dell'area del Passo dello Stelvio, di cui all'allegato 5 che costituisce parte integrante della presente legge, sottoscritto dall'Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni della Regione Lombardia e dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano il 18 luglio 2019.
2. La Giunta regionale, in attuazione del protocollo d'intesa di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, compie gli atti necessari a definire la partecipazione della Regione, anche tramite un ente del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007)), alla costituzione, con la Provincia Autonoma di Bolzano, di una società a capitale interamente pubblico per la valorizzazione dell'area del Passo dello Stelvio.
3. Per la partecipazione della Regione alla costituzione della società di cui al comma 2è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00, cui si provvede con le risorse allocate a tal fine, con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni' - Titolo 3 'Spese per incremento di attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
4. L'efficacia del protocollo d'intesa di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, previste dallo stesso protocollo d'intesa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e quella di cui al precedente periodo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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