Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 26
(Modifiche agli articoli 7 e 28 della l.r. 6/2012 in tema di servizi di collegamento al sistema aeroportuale)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera p) del comma 13 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:
'p bis) la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), il controllo sulle modalità di svolgimento dei suddetti servizi, nonché l'adozione dei provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio del servizio.' ;
b) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 28 la parola 'autorizzata' è soppressa;
c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 28è sostituito dal seguente: 'I servizi di collegamento con gli aeroporti civili di cui al presente comma sono esercitati dalle imprese di trasporto previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), all'Agenzia per il trasporto pubblico locale nel cui territorio di competenza è ubicato il punto di partenza o di arrivo della relazione di traffico proposta.';
d) al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 28 le parole 'L'autorizzazione deve comunque prevedere che siano assicurati' sono sostituite dalle seguenti: 'La SCIA deve essere presentata garantendo';
e) al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 28 le parole ', ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma,' sono soppresse.
2. Al fine di consentire alle agenzie per il trasporto pubblico locale di acquisire le necessarie competenze per l'esercizio efficace ed efficiente delle funzioni a esse trasferite con le modifiche di cui al comma 1, nonché di aggiornare la modulistica regionale per la presentazione in modalità telematica della SCIA alle medesime agenzie, fino alla data indicata nel regolamento regionale che adegua il regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8 (Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale) alle modifiche alla l.r. 6/2012 previste al comma 1, le imprese di trasporto continuano a presentare la SCIA e ogni altra comunicazione prevista dal r.r. 8/2015 alla Regione, che esercita altresì le funzioni di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6 del r.r. 8/2015 e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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