Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 28
1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(22)è sostituito dal seguente: 'Il collegio dei sindaci, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), e può svolgere anche i compiti derivanti dal consolidamento del bilancio aziendale dell'ALER con propri eventuali soggetti partecipati e con Regione Lombardia, nonché ogni altro compito previsto dalla normativa regionale vigente.'.
2. Ai soli fini del carattere onnicomprensivo dell'indennità spettante ai componenti effettivi del collegio dei sindaci ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della l.r. 16/2016, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, della l.r. 16/2016, come modificata dal comma 1, si applica alle nomine dei collegi dei sindaci delle ALER effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
22. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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