Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 30
(Modifiche alla l.r. 17/2003)
1. Alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 1 bis è inserito il seguente:
'Art. 1 ter
(Iniziative per la rimozione dell'amianto)
1. In attuazione del primo periodo del comma 2 bis dell'articolo l, la Regione prevede incentivi, anche in forma di contributi in capitale a fondo perduto, finalizzati alla rimozione di manufatti contenenti amianto.
2. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti criteri, termini, modalità, tipologie di incentivi e categorie di beneficiari ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui al comma 1 e della presentazione delle relative domande, da parte degli enti o anche dei soggetti privati che vi possono accedere.
3. Agli incentivi di cui al comma 1, come specificati ai sensi del comma 2, si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).';
;
b) dopo il comma 2 sexies dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
'2 septies. Per l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1 ter è autorizzata per l'anno 2021 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 03 'Rifiuti' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022 la spesa di euro 1.000.000,00. All'autorizzazione della spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
24. Si rinvia alla l.r. 29 settembre 2003, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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