Legge Regionale 26 maggio 2022 , n. 11

Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-26;11

Art. 1
(Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)
1. I confini del Parco regionale del Mincio sono ampliati a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore del Parco regionale del Mincio subentra ai comuni di Pomponesco, Ostiglia, Borgocarbonara e Desenzano del Garda nella gestione, rispettivamente, delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco'. I comuni di cui al precedente periodo concorrono a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del Parco nei rapporti giuridici riguardanti le riserve naturali e il monumento naturale di rispettivo riferimento, tenendo conto dei contenuti delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della l.r. 28/2016.
3. La gestione della riserva naturale 'Complesso morenico Castellaro Lagusello', ricadente nei comuni di Monzambano e Cavriana, resta in capo all'ente gestore del Parco regionale del Mincio, in continuità con quanto previsto all'articolo 100 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).
4. I confini del Parco regionale del Mincio sono individuati nella planimetria 'Parco del Mincio', in scala 1:10.000 allegata alla presente legge e successivamente rettificata dall’articolo 12 della legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022” che sostituisce le precedenti.(1)
5. L'ente gestore del Parco regionale del Mincio subentra, altresì, ai sensi degli articoli 4 e 12, comma 1, lettera f), della l.r. 28/2016, nella gestione dei seguenti siti di Rete Natura 2000, senza che tale subentro comporti ulteriore ampliamento dei confini del Parco:
a) ZSC IT20B0016 Ostiglia;
b) ZSC/ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
c) ZSC IT20B0015 Pomponesco;
d) ZPS IT20B0402 Riserva regionale Garzaia di Pomponesco;
e) ZPS IT20B0008 Palude di Ostiglia;
f) ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi