Legge Regionale 29 dicembre 2022 , n. 34

Legge di stabilità 2023-2025

(BURL n. 52 suppl. del 30 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-29;34

Art. 12
1. All'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 ter 01 è inserito il seguente:
'3 ter 02. A decorrere dall'annualità 2023 per le utenze di acqua pubblica superficiali a prevalente uso irriguo nelle quali, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è praticato in via subordinata all'uso irriguo anche l'uso per produzione di forza motrice con una potenza nominale media annua complessiva eccedente i 3.000 chilowatt (kW), l'importo unitario del canone annuo, dovuto alla Regione, per tale uso è fissato in 35,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua. La previsione di cui al presente comma si applica anche alle utenze in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2023-2025'.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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