Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 16
(Ufficio di presidenza)
1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due Vice Presidenti e da due Segretari eletti dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato in modo che siano rappresentate le minoranze. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento generale.
2. L'Ufficio di presidenza, costituito nella prima seduta del Consiglio regionale, esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.
3. L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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