Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 21
(Programmazione dei lavori)
1. L'attività del Consiglio regionale e delle commissioni è organizzata secondo il metodo della programmazione, sulla base delle norme del regolamento generale.
2. Nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare, sottoposti obbligatoriamente al voto del Consiglio.
3. Speciali sedute o sessioni del Consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento generale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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