Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 24
(Elezione del Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.
2. Il Presidente è componente del Consiglio regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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