Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 25
(Funzioni del Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile.
2. Il Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Presidente ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio.
4. Il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
5. Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità.
6. All'inizio della legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore.
7. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, il Presidente esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.
8. Entro quindici giorni dalla formazione della Giunta il Presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura; i consiglieri regionali possono intervenire nelle forme previste dal regolamento generale.
9. Le funzioni del Presidente della Regione, nei casi di impedimento temporaneo e di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente.
10. Il voto contrario del Consiglio regionale su una proposta del Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
11. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla Costituzione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi