Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 27
(Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione; è composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori.
2. La Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio regolamento interno.
3. Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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