Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 50
(Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione)
1. La legge regionale disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, in conformità all'articolo 34.
2. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio, di ratifica di accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni.
3. Sull'ammissibilità delle proposte decide la Commissione garante dello Statuto.
4. Le persone che risiedono in Lombardia possono rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio regionale per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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