Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 57
(Provvedimenti finanziari)
1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale predisposti secondo le disposizioni della legge regionale di contabilità, in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione finanziaria, sono approvati dal Consiglio regionale in sessioni di bilancio disciplinate dal regolamento generale.
2. Nelle sessioni di bilancio sono ugualmente deliberati dal Consiglio la legge finanziaria, il conto consuntivo, la legge di assestamento e gli altri provvedimenti stabiliti dalla legge regionale di contabilità.
3. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell'anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale.
5. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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