Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 64
(Procedimento di approvazione dello Statuto)
1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge regionale statutaria, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
2. In seconda deliberazione il Consiglio regionale passa alla votazione finale, a maggioranza assoluta, del progetto di legge statutaria senza procedere alla discussione degli articoli; non sono ammessi emendamenti.
3. Lo Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 123, secondo e terzo comma, della Costituzione.
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 3, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio. Lo Statuto sottoposto a referendum è promulgato e pubblicato se approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario e le relative formule di promulgazione e pubblicazione.
6. Lo Statuto è pubblicato entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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