Regolamento Regionale 22 marzo 2016 , n. 5

Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89

(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5

Art. 2
(Definizione)
1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge 1/90, l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 della l. 1/1990, sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
3. L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla l. 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.
4. Le apparecchiature di cui al comma 3 e le relative installazioni devono essere conformi alle normative tecniche di settore.
5. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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