Regolamento Regionale 22 marzo 2016 , n. 5

Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89

(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5

Art. 3
(Qualificazione e formazione professionale)
1. Il possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 'Disciplina dell'attività di estetista', consente l'esercizio dell'attività di estetista come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore.
2. La qualificazione professionale di estetista, di cui al comma 1, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 'Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia'. Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.
3. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
4. La verifica dei requisiti professionali spetta al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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