Regolamento Regionale
22 marzo 2016
, n. 5
Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89
(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5
Art. 5
(Esercizio dell'attività di estetista )
1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.
2. Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui al precedente art. 3, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della l. 1/90.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia