Regolamento Regionale 22 marzo 2016 , n. 5

Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89

(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5

Art. 5
(Esercizio dell'attività di estetista )
1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.
2. Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui al precedente art. 3, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della l. 1/90.
3. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
4. Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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