Regolamento Regionale 22 marzo 2016 , n. 5

Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89

(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5

Art. 6
(Avvio, ripresa, cessazione, subingresso e sospensione dell'attività di estetista)
1. L'avvio, la ripresa, la cessazione e il subingresso della attività di estetista sono soggetti alla presentazione, per via telematica di una Comunicazione Unica Regionale resa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività'.
2. Ai fini della presentazione della Comunicazione Unica Regionale è utilizzata la modulistica unica regionale pubblicata sul BURL.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 'Legge quadro per l'artigianato', l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
4. L'attività di estetista può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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