Regolamento Regionale 22 marzo 2016 , n. 5

Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89

(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5

Art. 9
(Informazioni sui trattamenti)
1. Prima di ogni trattamento estetico, il cliente potrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o Responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi