Regolamento Regionale 22 marzo 2016 , n. 5

Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89

(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5

Art. 10
(Attività di controllo e regime sanzionatorio)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetica in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 nonché in caso di mancata presentazione della Comunicazione Unica Regionale, sono irrogate dal Comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 12 della legge 1/90, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 'Modifiche al sistema penale'.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della l.r. 11/2014, le amministrazioni competenti, effettuano i controlli e fissano ove necessario un termine non inferiore a 60 giorni per ottemperare alle relative prescrizioni.
3. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'.
4. L'utilizzo o la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e europea è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Le sanzioni previste dalla legge 713/86 sono applicabili in considerazione della sopravvenuta o meno incompatibilità con la normativa comunitaria.
5. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'art. 21 bis della l.r. 73/89.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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