Regolamento Regionale 22 marzo 2016 , n. 5

Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89

(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5

Art. 11
(Regolamento comunale)
1. I comuni, adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di estetista o adeguano quello già esistente entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, prevedendo:
a) l'indicazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
b) i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività;
c) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
e) gli orari di apertura e di esercizio dell'attività;
f) le modalità per l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni amministrative.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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