Regolamento Regionale 22 marzo 2016 , n. 5

Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89

(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5

Art. 13
(Disposizione transitoria)
1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'attività di estetista hanno l'obbligo, entro 12 mesi, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata violazione, si applicano le sanzioni richiamate all'art. 10 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di estetista, sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti attraverso appositi percorsi regionali riconosciuti ai sensi della abrogata legge regionale n. 95/80.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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