Regolamento Regionale 28 luglio 2017 , n. 3

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-07-28;3

Art. 2
(Criteri di valutazione della sussistenza delle caratteristiche per l'inserimento dei percorsi nel catasto della REL e criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico)(6)
1. Possono essere inseriti nel catasto regionale della REL i sentieri escursionistici, i sentieri alpinistici, le vie ferrate e i siti di arrampicata aventi almeno una delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 5/2017. Per la valutazione della sussistenza delle caratteristiche di cui alle suddette lettere b) e c) si utilizzano i seguenti criteri:
a) per l'interesse storico-culturale: in generale, il valore del percorso quale testimonianza di civiltà, storia e cultura ed in particolare l'utilizzo dello stesso nel passato per fini strategici, militari, commerciali o altri fini, l'impiego di antiche tecniche e materiali di costruzione o la connotazione storica del territorio di appartenenza;(7)
b) per l'interesse religioso: la presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, quali chiese, monasteri, pievi, santuari, santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento, già utilizzati nel passato dai pellegrini e che oggi fungono da itinerari devozionali di richiamo turistico;(8)
c) per l'interesse sportivo: la destinazione del percorso a modalità specifiche e multiple di fruizione nel corso dell'anno, per attività motorie, escursionistiche, ciclo escursionistiche, ippiche e di arrampicata;
d) per l'interesse paesaggistico-ambientale: la significativa presenza di flora e fauna o l'attraversamento di luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio e della natura;
e) per la funzionalità alla realizzazione del sistema a rete: il collegamento con percorsi o sentieri già esistenti o la connessione a itinerari di lunga percorrenza anch'essi inclusi nella REL o appartenenti a reti sentieristiche di altre regioni o stati.
1 bis. Possono essere altresì inseriti nella relativa sezione speciale del catasto della REL, istituita ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, della l.r. 5/2017, i sentieri di montagna di interesse storico secondo il criterio di cui al comma 1, lettera a), individuati ricostruendo i tracciati presenti lungo l’arco alpino riportati sulle carte dell’Istituto geografico militare o su altre carte antecedenti al 1950.(9)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
6. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2 Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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