Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 25
(Certificazione e diagnosi energetica)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 192/2005, la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell'involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto:
a) delle diverse destinazioni d'uso;
b) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico dell'involucro agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazione;
c) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione degli edifici sia di nuova costruzione sia oggetto di ristrutturazione;
d) dell'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;
e) della necessità di adeguare ai nuovi requisiti anche le singole componenti dell'edificio, in caso di ristrutturazione edilizia anche parziale.
2. E' fatta salva la facoltà dei comuni di indicare prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle definite ai sensi del comma 1, anche mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione, ai sensi degli articoli 44, comma 18, e 11, comma 5, della legge regionale n. 12/2005, o altre forme di incentivazione.
3. La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare. L’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all’ammissione ai corsi di qualificazione, né all’accreditamento all’esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica. (50)
3 bis. I tecnici accreditati all’esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica sono tenuti a sostenere, con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data del loro accreditamento, un esame di aggiornamento, secondo modalità stabilite dall’ente competente. Il mancato superamento dell’esame di aggiornamento comporta la revoca dell’accreditamento. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tecnici iscritti a ordini o collegi professionali.(51)
4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di programmi di diagnosi energetica ed in applicazione delle linee dettate dalla Giunta regionale di cui ai commi 1 e 3, la Regione, gli enti, le agenzie e le società regionali, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la diagnosi energetica sugli edifici di loro proprietà utilizzati come sedi di uffici.
4.1. In considerazione delle finalità della normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi di certificazione le unità immobiliari prive dell’impianto di riscaldamento ed in particolare quelle aventi le seguenti destinazioni d’uso:
a) box e autorimesse anche multipiano;
b) cantine e locali adibiti a deposito;
c) strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi.
L’obbligo di certificazione energetica non si applica altresì agli edifici dichiarati inagibili, nonché a quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa.(52)
4 bis. L’attestato di certificazione energetica (ACE), redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia conforme, all’atto stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalla deliberazione della Giunta regionale in materia. A decorrere dal 1° settembre 2011, l’ACE acquista efficacia con l’inserimento, nel sistema informativo regionale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del file di interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del soggetto certificatore che lo ha asseverato.(53)
4 ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a decorrere dal 1 luglio 2010, l’attestato di certificazione energetica di cui al comma 4-bisè consegnato dal proprietario al conduttore all’atto della stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all’originale.(54)
4 quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio energia plus, definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), relativi a edifici pubblici e privati e nel caso di contratti per la gestione degli impianti termici degli edifici pubblici, il contraente o l’aggiudicatario consegna al proprietario dell’edificio l’attestato di certificazione energetica di cui al comma 4 bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal rinnovo del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di allegazione o di consegna dell'attestato di certificazione energetica, secondo quanto indicato ai commi 4 bis e 4 ter, il proprietario o il locatore è tenuto ad adempiere al proprio obbligo anche qualora non siano decorsi i termini sopra previsti per la consegna dell'attestato stesso, da parte dell'aggiudicatario del contratto di servizio energia e servizio energia plus o del contraente, al proprietario dell'immobile.(55)
4 quinquies. La Regione promuove l’attività delle ESCO di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 115/2008, finalizzate alla realizzazione di interventi per l’uso razionale dell’energia e la diffusione di fonti rinnovabili, ed istituisce un fondo di garanzia per favorire, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione Europea, l’accesso al credito da parte delle società medesime. L’importo del fondo è determinato con legge di bilancio e la sua gestione è affidata alla società Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell’artigianato e delle piccole imprese s.p.a. (Cestec s.p.a), in base a condizioni definite dalla Giunta regionale.(56)
4 sexies. Qualora il proprietario dell’edificio intenda avvalersi di incentivi subordinati al conseguimento di prestazioni energetiche superiori ai valori limite stabiliti dalla disciplina regionale, il comune può subordinare l’inizio dei lavori al versamento di un contributo, predeterminato su base volumetrica dal comune medesimo, nel rispetto delle indicazioni emanate con idoneo provvedimento regionale, con cui finanziare un fondo finalizzato a coprire i costi per l’esecuzione, anche mediante il supporto di soggetti esterni all’ente, di controlli sulla conformità dei progetti realizzati rispetto a quanto dichiarato dal proprietario. Il presente comma non si applica a edifici monofamiliari e comunque a quelli con volume inferiore a 2000 metri cubi.(57)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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