Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 17 quinquies
(Misure a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro)(27)
1. La Regione, sentite le parti sociali, individua misure a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché per la promozione anche attraverso le associazioni datoriali e dei lavoratori di servizi di welfare contrattuale, territoriale e aziendale derivante dalla cotrattazione collettiva e dalla bilateralità, atti a coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.
2. La Regione, sentite le parti sociali, promuove azioni volte a creare le condizioni per l’innovazione di cui al comma 1 attraverso:
a) la diffusione di buone pratiche per lo sviluppo di piani aziendali e territoriali volti alla realizzazione di forme flessibili di lavoro, ovvero welfare territoriale aziendale, come definite al comma 1 e delle relative infrastrutture tecnologiche;
b) la formazione per lo sviluppo di competenze manageriali, per l’innovazione organizzativa e delle relazioni industriali;
c) la promozione della diffusione di benefit per fruire di servizi sanitari e socio assistenziali, di trasporto, diritto allo studio, formazione professionale, ed altri servizi accreditati, riconosciuti o cofinanziati dalla Regione stessa;
d) il coinvolgimento del partenariato economico e sociale nella fase di definizione e sperimentazione.
3. La Giunta regionale definisce annualmente con specifico atto i criteri e le risorse da destinare all’attuazione del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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