Legge Regionale 23 ottobre 2009 , n. 22

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia

(BURL n. 43, 1° suppl. ord. del 26 Ottobre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-10-23;22

Art. 4
(Elezioni dei rappresentanti comunali del CAL)(4)
1. I rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), sono eletti rispettivamente in base alle preferenze espresse dalle assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e di ogni provincia lombarda, composte come indicato dall'articolo 1, comma 56, della legge 56/2014. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.
2. Risultano eletti i sindaci che nelle rispettive votazioni hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il sindaco più giovane di età. I risultati ottenuti dalle singole assemblee sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.
3. I presidenti della province lombarde e il sindaco della Città metropolitana di Milano attuano gli adempimenti necessari per le finalità del presente articolo, entro i termini indicati dal Presidente del Consiglio regionale.
3 bis. Qualora nei termini indicati dal Presidente del Consiglio regionale l’assemblea dei sindaci non provveda alle elezioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini il sindaco della Città metropolitana di Milano o il presidente della provincia interessata convoca il rispettivo consiglio per l’elezione dei rappresentanti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere f) e g). L’elezione avviene secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, intendendosi sostituite a tal fine le assemblee dei sindaci con i rispettivi consigli provinciali o metropolitano, anche sulla base delle candidature pervenute dai sindaci che ne facciano richiesta al sindaco della Città metropolitana o al presidente della provincia entro i termini fissati con l’atto di convocazione del rispettivo consiglio. Ciascun componente del consiglio provinciale o metropolitano può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.(5)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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